Contrassegno parcheggio invalidi, rinnovo, diniego illegittimo
Preambolo
Il contrassegno parcheggio invalidi, detto anche tagliando parcheggio per invalidi, ovvero “tagliando h” è quella particolare autorizzazione amministrativa, che consente agli invalidi, ai portatori di handicap, ovvero ai disabili, purchè affetti da deambulazione sensibilmente ridotta, di parcheggiare negli appositi spazi loro dedicati.
Le norme
La materia è disciplinata dall’art. 381, co. II e III D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Codice della Strada) così come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 30/07/2012 n. 151.
La questione
L’art. 16 della Costituzione garantisce il diritto di tutti alla libera circolazione; pertanto, negare a chiunque deambuli in modo sensibilmente ridotto la possibilità di parcheggiare il proprio autoveicolo in modo tale da consentire di eliminare o quantomeno ridurre in modo sostanziale le problematiche che conseguono alle difficoltà motorie durante gli spostamenti, equivale in realtà a privarlo di un diritto costituzionalmente garantito.
Per tale motivo si è previsto che nelle nostre strade ci fossero degli appositi spazi delimitati da adibire esclusivamente al parcheggio dei veicoli condotti o su cui viaggiano disabili, invalidi, portatori di handicap ovvero persone comunque con una deambulazione sensibilmente ridotta, purché titolari di apposita autorizzazione (il contrassegno per il parcheggio invalidi appunto) rilasciata dal comune di residenza.
Tale autorizzazione ha una validità di cinque anni ed soggetta al rinnovo su istanza dell’interessato.
Orbene, contrariamente al dettato costituzionale, negli ultimi anni numerosi disabili, pur in possesso dei requisiti di legge, si sono visti ingiustamente negare dalla competente autorità comunale il rinnovo del “contrassegno invalidi” legittimamente detenuto. Nel caso di specie, infatti, i beneficiari del cosiddetto “tagliando H”, nel momento in cui hanno presentato rituale domanda di rinnovo del loro contrassegno in scadenza, non hanno ottenuto quanto loro dovuto, poiché l’autorità comunale ha inopinatamente frapposto tra la loro istanza ed il loro diritto, la necessità di sottoporsi a nuova visita medica presso la Commissione per il Riconoscimento dell’Invalidità Civile, al cui esito ha illegittimamente subordinato la concessione del predetto rinnovo.
Il Tribunale di Bari con diversi provvedimenti d’urgenza, resi nel corso del 2014, del 2015 e del 2016, confermati anche in sede di reclamo, accogliendo le tesi dei ricorrenti, esposte per tramite del loro sottoscritto difensore, ha censurato l’atteggiamento dell’autorità comunale in quanto il citato art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 prevede:
- la necessità di sottoporre a visita medica il disabile presso la suddetta commissione esclusivamente al momento della richiesta di rilascio del “contrassegno invalidi”;
- al momento del rinnovo di quest’ultimo (quindi dopo 5 anni dal suo rilascio), l’avente diritto è obbligato a esibire solo il certificato del proprio medico di base attestante “il persistere” delle condizioni che avevano dato luogo al rilascio, in quanto soggetto con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Inoltre, v’è da aggiungere che l’atteggiamento di diniego da parte dell’autorità comunale è comunque illegittimo anche nel caso in cui si volesse ritenere il parere della Commissione Invalidi oltre che necessario comunque vincolante per l’autorità comunale anche nella fattispecie di rinnovo.
In merito, la Magistratura che si è occupata della vicenda, infatti, ha ribadito il principio per cui detto parere non è comunque vincolante per l’amministrazione, in quanto la stessa è tenuta a svolgere una verifica estrinseca sull’operato della Commissione, onde valutare se il parere reso da quest’ultima sia stato adeguatamente motivato in relazione a quanto previsto dal già citato art. 381 del D.P.R. 495/92.
E’ appena il caso di evidenziare che i ricorrenti erano tutti disabili con deambulazione sensibilmente ridotta per gravi patologie soggette nel tempo solo a peggioramento, le cui condizioni sanitarie erano perfettamente conosciute dalle autorità competenti, perché in possesso di tutta la loro documentazione sanitaria personale, in quanto gli stessi erano stati riconosciuti gravemente invalidi e aventi diritto al rilascio del tagliando H, dalla quella stessa Commissione che poi aveva inopinatamente negato loro il diritto ad ottenere il rinnovo del medesimo contrassegno per il parcheggio invalidi.
Ogni ulteriore commento appare superfluo.







