Incidenti con tre o più veicoli: c’è spazio per l’indennizzo diretto
La disciplina
L’art. 149 del codice delle assicurazioni private subordina a una pluralità di condizioni la possibilità di attivare la procedura di indennizzo diretto, in virtù della quale chi risulti danneggiato in un sinistro stradale ha la facoltà di indirizzare la propria pretesa risarcitoria non già verso l’assicuratore del preteso responsabile, bensì nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la rca del proprio veicolo. In sintesi, i presupposti che emergono dal testo di legge sono i seguenti:
- il sinistro deve riguardare due veicoli a motore;
- i veicoli devono essere identificati;
- i veicoli devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria;
- i veicoli devono essere immatricolati in Italia;
- in caso di menomazioni all’integrità psico-fisica, occorre che i soggetti lesi:
- non si identifichino con persone diverse dai conducenti;
- in ogni caso, abbiano riportato danni di lieve entità.
La questione
Con specifico riferimento al primo requisito, ci si è chiesti se la mera circostanza di trovarsi al cospetto di uno scenario che veda il coinvolgimento di un numero di veicoli superiore a due determini un impedimento assoluto ad avvalersi della procedura di indennizzo diretto.
La soluzione offerta dalla Cassazione
La questione è stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte che, nell’ordinanza 3146/17, ha ricostruito un quadro articolato, rifuggendo da ogni preclusione. Il verdetto fa leva sia su quanto asserisce il regolamento che detta la disciplina di dettaglio della procedura, sia sui risvolti gestionali dell’istituto. Per un verso, nel regolamento si parla esplicitamente di “collisione avvenuta […] tra due veicoli senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili” (e non già di altri veicoli tout court). Per altro verso, nel descrivere le varie fasi della procedura, la vigente normativa delinea un congegno che può funzionare soltanto con la presenza di due compagnie assicuratrici.
Sulla scorta di tali elementi, i giudici della legittimità evidenziano la sussistenza di eventualità nelle quali il coinvolgimento di un terzo (come pure di un ipotetico quarto o dell’ennesimo) veicolo non è ostativo all’imbocco del percorso teoricamente più agevole per il danneggiato. Il fatto che nel sinistro siano in qualche modo implicati ulteriori veicoli non è di per sé sufficiente a togliere del giro l’indennizzo diretto, conseguenza drastica che piuttosto si materializza non appena si configuri un addebito a carico di uno o più dei conducenti di questi veicoli, la cui condotta finisce dunque col divenire un fattore rilevante nella produzione dei danni.
Indicazioni operative
Rispetto al dato numerico, a prescindere dalla quantità dei veicoli a motore immischiati nel sinistro (fatta naturalmente eccezione per i contesti caratterizzati dalla presenza di un singolo utente della strada motorizzato) e sempre che ricorrano gli altri requisiti di legge, la procedura di indennizzo diretto è attivabile dal danneggiato qualora l’unico artefice dei danni debba ritenersi il guidatore del veicolo antagonista o, al più, quando alla colpa di tale soggetto si affianchi la corresponsabilità dell’istante.







